Proposta di legge per sostenere l'agricoltura contadina!



Il percorso della presente proposta di legge si muove nell'ambito della sovranità alimentare dei popoli, del diritto alla produzione, controllo e gestione del proprio cibo da parte dei contadini e dei cittadini. L' obiettivo della proposta di legge è di mettere al centro la dimensione contadina ripresa in chiave contemporanea per identificare pratiche agronomiche e strutture economiche ancora oggi presenti e preziosa risorsa per il futuro. Riteniamo che i modelli contadini siano strutturalmente più adeguati per fermare il continuo spopolamento agricolo delle aree interne, riportandovi lavoro ed occupazione, riutilizzando le risorse territoriali e riducendo di conseguenza i costi ambientali (assetto idrogeologico, manutenzione dei suoli, tutela della biodiversità) e ricostruendo paesaggi sociali rurali. Nelle aree ad agricoltura intensiva, possono essere invece alternativa concreta di riconversione e di ricostruzione di agro-biodiversità.

La grande diversità italiana di agro-ecosistemi e di condizioni socio-economiche ha prodotto nel tempo una pluralità di forme economiche, strutture produttive e mercati agricoli. Nell'ambito di questa pluralità si possono individuare differenti orientamenti: imprese totalmente inserite nel mercato agroindustriale; aziende di ridotta dimensione economica e fisica che producono con alta intensità di lavoro e bassa capitalizzazione; piccole aziende di autoconsumo e con limitata vendita diretta. Alle realtà descritte andrebbero aggiunte le auto produzioni delle innumerevoli pratiche di agricoltura informale, che forniscono prodotti alimentari per l'autoconsumo e lo scambio non monetario a tutt'oggi non stimati.
Esse costituiscono, per la gran parte, un patrimonio e una risorsa da valorizzare oltre il semplice parametro economicistico. Oggi questa pluralità delle realtà agricole è seriamente messa in crisi dalle politiche agricole dominanti che cercano di sussumere e forzare i differenti tipi aziendali nel contesto unico dell'impresa agricola di mercato a carattere industriale (intensiva, specializzata, capitalizzata).
La definizione di agricoltura contadina si fonda sulle radici storiche della figura di contadino. Viene ripresa in questo contesto in chiave contemporanea per individuare, all'interno delle innumerevoli esperienze, le pratiche agronomiche e strutture socio-economiche presenti ancora oggi e ritenute una preziosa risorsa per l'agricoltura del presente e del futuro. In prima approssimazione si individuano alcuni caratteri fondanti: diversificazioni colturali, tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura, riproduzione delle sementi e razze autoctone, controllo dei saperi, radicamento locale e mercati di prossimità, dimensioni limitate e contesti familiari o di comunità. Il tutto coerente con obiettivi di gestione autonoma delle risorse alimentari di ogni territorio e che oggi viene definito come il diritto alla sovranità alimentare di ogni popolo. Occorre oggi riconoscere anche l'esistenza della figura contadina contemporanea, la cui finalità quotidiana è di vivere nel suo luogo , di coltivare e allevare per la propria famiglia e/o comunità e di vendere in modo equo i propri prodotti. 
La presente proposta di legge consta di sette articoli. In particolare, all’articolo 1 vengono descritte le finalità del provvedimento nonché le principali tematiche sulle quali interviene: agricoltore contadino (conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata; producono prevalentemente beni destinati all’autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta; trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, o in adeguate strutture locali, con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l’utilizzo di personale esterno),vendita diretta e filiera corta. All’articolo 2 sono elencati i prodotti dell’agricoltura contadina, mentre all’articolo 3 vengono indicate le linee che dovranno essere dettate da parte delle regioni per disciplinare la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini.
All’articolo 4, partendo dal punto fermo che gli agricoltori contadini sono soggetti all'obbligo dell’autocontrollo, vengono definite alcune disposizioni di controllo dell’attività contadina. In particolare l’obbligo di compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale si descrivono le operazioni attuate ed i materiali utilizzati al fine di garantire la salubrità dei prodotti, di partecipare ad un corso di formazione in materia di standard igienico-sanitari minimi. Viene stabilita inoltre la possibilità che i comuni possano effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite. Vengono altresì stabilite delle sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nell'articolo.
Al comma 1 dell’articolo 5 viene modificato il comma 6, dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, in particolare viene innalzato dal 7000 a 10000 euro il reddito annuale entro il quale le imprese contadine possono usufruire di agevolazioni fiscali (esonero IVA). Il comma 2 dell’art. 5 va ad abrogare il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 che estendeva l’obbligo anche per gli agricoltori in regime di esonero ai fini IVA – avendo essi realizzato un volume d’affari inferiore a 7000 euro – e quindi per legge autorizzati a non conservare registri contabili a comunicare le operazioni rilevanti ai fini dell’accertamento fiscale generando così una non trascurabile complicazione tecnico operativa. 
All’articolo 6 si prevede che nella programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020, le regioni devono prevedere apposite misure volte a sostenere e promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale da essi svolto. Infine, all’articolo 7 si prevede l’istituzione, da parte delle regioni, dell'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori, la cui iscrizione non è soggetta alla tassa di concessione governativa.



Ecco il testo della proposta di legge dopo la consultazione su LEX:

Art. 1
Finalità e definizioni
1. La presente legge reca i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela delle agricolture contadine, al fine di promuovere e sostenere modelli socio economici basati su strutture prevalentemente familiari e pratiche agronomiche conservative e a basso, o assente, impatto ambientale. 
2. Ai fini dell’attuazione del comma 1,  le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individuano  requisiti e procedure semplificate, nel rispetto della normativa recata dai Reg. CE 852/2004 e 853/2004,  per la lavorazione, il confezionamento e la vendita diretta di limitati quantitativi di prodotti agricoli di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini come definiti dal successivo comma 3.  
3. Ai fini e per gli effetti della presente legge si definiscono “agricoltori contadini” i soggetti che: 
a) conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata,  i fondi, siano essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionali;
b) praticano diversificazioni e avvicendamenti colturali basati su modelli agro economici conservativi e sostenibili e promuovono la biodiversità animale e vegetale, spontanea e coltivata;
c) producono prevalentemente beni destinati all’autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali in circuiti di filiera corta attraverso forme di  economia solidale e partecipata; 
d) trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione,  o in adeguate strutture locali, con esclusione di processi di lavorazione industriale e senza l’utilizzo di personale esterno. 
4. Per “vendita diretta” si intende la vendita presso strutture locali di propria disponibilità, in azienda, o presso mercati e fiere, dettaglianti locali, gruppi di acquisto solidale,  mense e ristoranti nei limiti stabiliti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. 
5. Per “filiera corta” si intende una filiera produttiva caratterizzata dalla assenza di intermediari commerciali tra il produttore e il consumatore finale.

Art. 2 
Prodotti
1. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, lettera d) è consentita la vendita e la  trasformazione delle seguenti materie prime di esclusiva produzione propria degli agricoltori contadini :
a) Miele;
b) Frutti in guscio; 
c) Piante officinali e aromatiche; 
d) Cereali; 
e) Legumi;
f) Latte di origine animale e vegetale;
g) Uova;
h) Carne;
i) Frutta e ortaggi;
l) Uva;
m) Olive
m) Canapa sativa

2. E’ consentito l’utilizzo dei seguenti prodotti tradizionalmente usati a fini conservativi: sale, pepe, zucchero, olio, aceto e similari.
3. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono quelli previsti per le case di civile abitazione del comune in cui ricade l’insediamento e la  residenza 
4. Le strutture e le abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti di cui al comma 1 sono soggetti al rilascio dell’autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente.

Art. 3
Interventi
1.Nel rispetto della normativa comunitaria vigente, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la produzione, la trasformazione, il controllo e la vendita al pubblico dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori contadini.  In particolare:
a) includono  nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 2,  eventuali altri prodotti caratteristici dei territori ove insistono coltivazioni o allevamenti tipici; 
b) stabiliscono eventuali specifiche deroghe alle superfici finestrate delle strutture e della abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti, qualora sia verificata la sussistenza di un adeguato sistema di ricambio di aria. 
c) stabiliscono  i limiti quantitativi di produzione entro i quali, la destinazione di un locale a scopo di laboratorio, non determina la necessità di un cambiamento di destinazione degli stessi; 
d) dispongono ulteriori caratteristiche e dotazioni delle strutture e delle abitazioni private destinate alla lavorazione dei prodotti in modo da assicurare che le operazioni di trasformazione siano effettuate nel rispetto delle norme igieniche  e che non rappresentino un pericolo per la salute pubblica; 
e) prevedono adeguate norme finalizzate a stabilire le fasi indispensabili della filiera lavorativa e la loro organizzazione anche al fine di evitare contaminazioni crociate tra alimenti con diverso profilo microbiologico;
f) stabiliscono le modalità della vendita dei prodotti agricoli e dei prodotti trasformati presso i mercati di vendita diretta.

Art. 4
Controlli
1.Gli agricoltori contadini sono soggetti all’obbligo dell’autocontrollo.
2. In attuazione delle finalità di Reg. Reg. CE 852/2004 e 853/2004,  è affidata agli agricoltori contadini la responsabilità del processo produttivo e compete ad essi la scelta e l’utilizzo di materiali e procedure. 
3. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a compilare un registro di buone pratiche igieniche nel quale descrivono le operazioni attuate ed i materiali utilizzati al fine di garantire la salubrità dei prodotti. Gli enti pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza e all’intervento in casi specifici, qualora venga dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettività. 
4. Gli agricoltori contadini che trasformano le materie prime di loro produzione sono tenuti a partecipare ad un corso di formazione in materia di standard igienico-sanitari minimi promosso dall’Ente pubblico ed attuato in ambito locale anche attraverso la rete internet, senza oneri a loro carico. 
5. I comuni, anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale e dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali, possono effettuare controlli presso gli insediamenti di agricoltori contadini al fine di verificare il rispetto, da parte degli stessi, delle norme igienico-sanitarie stabilite.
6. Le violazioni delle prescrizioni di cui alla presente legge e di quelle previste nelle leggi regionali, soggiacciono  alla comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. In caso di reiterazione,  il sindaco del comune competente vieta la prosecuzione dell'attività di produzione, trasformazione e vendita al pubblico per un periodo da sei mesi ad un anno. Qualora venga accertata un'altra violazione della stessa specie o la reiterazione sia specifica, il sindaco vieta la prosecuzione dell'attività per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore ai dieci anni. Qualora dal fatto derivi pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il sindaco vieta immediatamente la prosecuzione dell'attività.

Art. 5
Fiscalità
1.Al comma 6, dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633 sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al primo periodo sostituire le parole “ 7.000” con le seguenti: “ 10.000”;
b) al terzo periodo sostituire le parole “ 7.000” con le seguenti: “ 10.000”. 
2. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

Art. 6
Programmi di sviluppo rurale
1.Nell’ambito della programmazione dello sviluppo rurale relativa al periodo 2014-2020,  le regioni prevedono apposite misure volte a sostenere e promuovere la realizzazione di progetti da parte degli agricoltori contadini  anche al fine di riconoscere e valorizzare il ruolo sociale da essi svolto  nel sopperire all’assenza dei servizi nelle aree marginali.

Art. 7. 
Istituzione dell'albo regionale e provinciale degli agricoltori contadini 
1.Le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire l'albo degli agricoltori contadini presenti nei loro territori. 
2.L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è gratuita e non è soggetta alla tassa di concessione governativa.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire che l’iscrizione all’Albo di cui al presente articolo sia condizione indispensabile per l’accesso ad eventuali contributi concessi per la realizzazione di progetti ed iniziative promozionali. 


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