Risposta del Governo — Con riferimento all'interrogazione del deputato Parentela (M5S), concernente la problematica relativa al cancro batterico dell'actinidia, più conosciuto come Kiwi, causato da pseudomonas syringae pv. actinidiae, riferisco quanto segue.
Il batterio pseudomonas syringae pv. actinidiae, organismo nocivo di origine asiatica, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 1994, nella provincia di Latina, non facendo però registrare considerevoli danni alle colture di actinidia.
Solo recentemente è stato riscontrato un ceppo più aggressivo del batterio che determina danni rilevanti agli actinidieti e, in particolare, alla cultivar a polpa gialla, più sensibile alla malattia. Ad oggi, la batteriosi interessa tutti i principali Paesi produttori di actinidia.
Sulla base delle segnalazioni relative alla diffusione e ai danni ingenti provocati in Italia dal pseudomonas syringae pv. actinidiae, il segretariato dell'organizzazione europea e mediterranea per la protezione dei vegetali (EPPO) ha inserito, alla fine del 2009, il succitato patogeno nell’alert list.
Rilevo che, l'emergenza derivante dalla diffusione del batterio è stata, inoltre, discussa in sede di comitato fitosanitario nazionale al fine di individuare gli strumenti normativi più idonei per regolamentare il commercio di vegetali di actinidia e definire adeguate strategie di lotta al batterio.
In merito, è stato emanato un primo provvedimento di lotta obbligatoria alla batteriosi, il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, che definisce in dettaglio i requisiti per la produzione di vegetali sensibili (disciplinare di produzione vivaistica) e le misure fitosanitarie da adottare sul territorio in seguito all'individuazione di focolai della batteriosi.
In base al citato decreto, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza del cancro batterico nei territori di competenza e notificare immediatamente al servizio fitosanitario centrale la presenza del batterio in una parte del proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata. I Servizi regionali, a seguito delle predette indagini, istituiscono nei territori di competenza le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza, dove adottare le misure fitosanitarie identificate.
La problematica è stata portata anche all'attenzione del comitato fitosanitario permanente di Bruxelles, con l'obiettivo di definire misure comuni per la lotta al pseudomonas syringae pv. actinidiae a livello di Unione europea.
Infatti, la direttiva 2000/29/CE, che rappresenta il riferimento normativo per il settore fitosanitario, non prescrive che vegetali e prodotti vegetali di actinidia spp siano sottoposti ad ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione o nel paese d'origine per poter essere, rispettivamente, spostati o introdotti nel territorio dell'Unione.
A tale riguardo, preciso che, gli esperti del servizio fitosanitario nazionale hanno elaborato, in collaborazione con i ricercatori del CRA-PAV di Roma, un pest risk analysis che è stato presentato agli Stati membri nel corso della riunione dei comitato fitosanitario permanente.
È stata, pertanto, emanata la decisione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle «misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di pseudomonas syringae pv. actinidiae» che stabilisce prescrizioni specifiche per la produzione e l'importazione di actinidia nell'Unione europea.
Tale provvedimento è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, che ha inoltre sostituito il precedente decreto ministeriale di lotta obbligatoria.
Infine, preciso che l'attuazione sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nelle norme fitosanitarie è competenza dei servizi fitosanitari regionali, che svolgono pertanto una periodica attività di monitoraggio nelle aree produttive e di ispezione presso le attività vivaistiche, impartendo, altresì, prescrizioni obbligatorie e curando la divulgazione di strategie di profilassi e difesa fitosanitaria.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Maurizio Martina.
LEGGI ANCHE:
- Batteriosi del Kiwi: salvaguardare il comparto frutticolo
Il batterio pseudomonas syringae pv. actinidiae, organismo nocivo di origine asiatica, è stato segnalato per la prima volta in Italia nel 1994, nella provincia di Latina, non facendo però registrare considerevoli danni alle colture di actinidia.
Solo recentemente è stato riscontrato un ceppo più aggressivo del batterio che determina danni rilevanti agli actinidieti e, in particolare, alla cultivar a polpa gialla, più sensibile alla malattia. Ad oggi, la batteriosi interessa tutti i principali Paesi produttori di actinidia.
Sulla base delle segnalazioni relative alla diffusione e ai danni ingenti provocati in Italia dal pseudomonas syringae pv. actinidiae, il segretariato dell'organizzazione europea e mediterranea per la protezione dei vegetali (EPPO) ha inserito, alla fine del 2009, il succitato patogeno nell’alert list.
Rilevo che, l'emergenza derivante dalla diffusione del batterio è stata, inoltre, discussa in sede di comitato fitosanitario nazionale al fine di individuare gli strumenti normativi più idonei per regolamentare il commercio di vegetali di actinidia e definire adeguate strategie di lotta al batterio.
In merito, è stato emanato un primo provvedimento di lotta obbligatoria alla batteriosi, il decreto ministeriale 7 febbraio 2011, che definisce in dettaglio i requisiti per la produzione di vegetali sensibili (disciplinare di produzione vivaistica) e le misure fitosanitarie da adottare sul territorio in seguito all'individuazione di focolai della batteriosi.
In base al citato decreto, i servizi fitosanitari regionali devono effettuare indagini ufficiali annuali volte ad accertare la presenza del cancro batterico nei territori di competenza e notificare immediatamente al servizio fitosanitario centrale la presenza del batterio in una parte del proprio territorio in cui tale presenza non era stata ancora riscontrata. I Servizi regionali, a seguito delle predette indagini, istituiscono nei territori di competenza le aree contaminate, le aree di contenimento e le relative aree di sicurezza, dove adottare le misure fitosanitarie identificate.
La problematica è stata portata anche all'attenzione del comitato fitosanitario permanente di Bruxelles, con l'obiettivo di definire misure comuni per la lotta al pseudomonas syringae pv. actinidiae a livello di Unione europea.
Infatti, la direttiva 2000/29/CE, che rappresenta il riferimento normativo per il settore fitosanitario, non prescrive che vegetali e prodotti vegetali di actinidia spp siano sottoposti ad ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione o nel paese d'origine per poter essere, rispettivamente, spostati o introdotti nel territorio dell'Unione.
A tale riguardo, preciso che, gli esperti del servizio fitosanitario nazionale hanno elaborato, in collaborazione con i ricercatori del CRA-PAV di Roma, un pest risk analysis che è stato presentato agli Stati membri nel corso della riunione dei comitato fitosanitario permanente.
È stata, pertanto, emanata la decisione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle «misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di pseudomonas syringae pv. actinidiae» che stabilisce prescrizioni specifiche per la produzione e l'importazione di actinidia nell'Unione europea.
Tale provvedimento è stato recepito nell'ordinamento nazionale con il decreto ministeriale 20 dicembre 2013, che ha inoltre sostituito il precedente decreto ministeriale di lotta obbligatoria.
Infine, preciso che l'attuazione sul territorio nazionale delle disposizioni contenute nelle norme fitosanitarie è competenza dei servizi fitosanitari regionali, che svolgono pertanto una periodica attività di monitoraggio nelle aree produttive e di ispezione presso le attività vivaistiche, impartendo, altresì, prescrizioni obbligatorie e curando la divulgazione di strategie di profilassi e difesa fitosanitaria.
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Maurizio Martina.
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