M.C. è affetta da distrofia muscolare congenita di tipo Ullrich ed è stata riconosciuta persona handicappata in situazione di gravità, con una capacità complessiva residua minima anche perché ha notevoli difficoltà a mantenere la posizione eretta.
M.C. frequenta il primo anno del liceo scientifico “Luigi Siciliani” a Catanzaro e nei primi giorni di scuola ha presentato la necessità di essere assistita oltre che dal docente di sostegno, gia’ in servizio, anche da un operatore sanitario in grado di intervenire prontamente in caso di difficoltà respiratorie per la gestione della valvola tracheostomica e la conseguente aspirazione delle secrezioni. Tale necessità è dettata, altresì, dal fatto che la presenza a scuola varia da un minimo di 4 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere e si è constatato che il problema si presenta più volte nel corso della stessa mattinata scolastica.
Nella scuola sopra indicata non esiste una figura professionale in grado di adempiere a tale compito. Il Centro Clinico dell'Ospedale Gemelli, che ha in cura M. per miopatia di Ullrich, ha certificato che la gestione quotidiana della valvola tracheostomica richiede la presenza di operatore sanitario fornito di aspiratore portatile a batterie e sondini per aspirazione.
Data la gravità della situazione, da circa 10 giorni, l'ASP territoriale ha messo a disposizione di M. un'infermiera, evidenziando e specificando però la temporaneità dell'ausilio offerto.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato da M. ha, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, inoltrato alla Regione - settore Pubblica Istruzione, richiesta di assistente specialistico per l’Autonomia e la Comunicazione (Prot. n. 3812), nonchè all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - settore Pubblica Istruzione, richiesta ad oggi rimasta totalmente inevasa.
L'articolo 1 della legge n. 104 del 1992 prevede:
a) La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
come ribadito recentemente nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2013 la previsione di personale qualificato in favore di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una misura idonea ed adeguata per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del servizio “di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”, di cui al 1 comma, let. C) dell’art. 139 del Dlgs. n. 112 del 1998.
In aggiunta a quanto sopra scritto, bisogna considerare che le condizioni familiari della ragazza sono, peraltro, assai difficili in quanto il nucleo familiare relativo è composto dalla signora Monica Facciolo, madre di M., la stessa e una sorellina di 16 anni. Il capofamiglia, andato via di casa (nonché dalla Calabria) a seguito della separazione dalla moglie, non versa alimenti da anni poiché in stato di disoccupazione. La madre di M., Monica, non può garantire la sua presenza accanto alla figlia nelle ore scolastiche dovendo inevitabilmente lavorare, quantunque si tratti di lavori occasionali e saltuari.
Per tali ragioni ho chiesto con un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Istruzione Giannini quale sia l'orientamento del Ministro con particolare riguardo agli aspetti di competenza e se non ritenga necessario e fondamentale per la salute in primis, nonchè per le condizioni generali di serenità della studentessa del liceo scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro che sia individuata una figura sanitaria qualificata, in via definitiva, e non sporadica e discontinua, in modo da assicurare la stabilità e la continuità del rapporto con la stessa e favorire l’instaurarsi di una fiducia personale e relazionale, atta a consentirle di vivere la scuola in completa serenità, scongiurando pertanto l’ulteriore dannoso disagio e stress psicologico-emotivo che deriverebbe ineluttabilmente da un’eventuale deleteria turnazione del personale sanitario preposto alla sua assistenza.
La nostra Costituzione e le nostre leggi, si impegnano per garantire ai disabili i necessari diritti. M.C. è solo un caso emblematico di come il nostro Paese debba impegnarsi meglio per garantire l’eguaglianza sostanziale prevista dalla carta costituzionale. Attendiamo pronta risposta dal Ministro, stay tuned!
M.C. frequenta il primo anno del liceo scientifico “Luigi Siciliani” a Catanzaro e nei primi giorni di scuola ha presentato la necessità di essere assistita oltre che dal docente di sostegno, gia’ in servizio, anche da un operatore sanitario in grado di intervenire prontamente in caso di difficoltà respiratorie per la gestione della valvola tracheostomica e la conseguente aspirazione delle secrezioni. Tale necessità è dettata, altresì, dal fatto che la presenza a scuola varia da un minimo di 4 ore ad un massimo di 5 ore giornaliere e si è constatato che il problema si presenta più volte nel corso della stessa mattinata scolastica.
Nella scuola sopra indicata non esiste una figura professionale in grado di adempiere a tale compito. Il Centro Clinico dell'Ospedale Gemelli, che ha in cura M. per miopatia di Ullrich, ha certificato che la gestione quotidiana della valvola tracheostomica richiede la presenza di operatore sanitario fornito di aspiratore portatile a batterie e sondini per aspirazione.
Data la gravità della situazione, da circa 10 giorni, l'ASP territoriale ha messo a disposizione di M. un'infermiera, evidenziando e specificando però la temporaneità dell'ausilio offerto.
Il Dirigente scolastico dell’Istituto frequentato da M. ha, in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, inoltrato alla Regione - settore Pubblica Istruzione, richiesta di assistente specialistico per l’Autonomia e la Comunicazione (Prot. n. 3812), nonchè all’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - settore Pubblica Istruzione, richiesta ad oggi rimasta totalmente inevasa.
L'articolo 1 della legge n. 104 del 1992 prevede:
a) La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella scuola, nel lavoro e nella società;
b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
come ribadito recentemente nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1930/2013 la previsione di personale qualificato in favore di uno studente disabile frequentante un istituto di istruzione secondaria superiore, costituendo una misura idonea ed adeguata per dare effettività e concretezza al suo diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica, integra ragionevolmente la fattispecie del servizio “di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”, di cui al 1 comma, let. C) dell’art. 139 del Dlgs. n. 112 del 1998.
In aggiunta a quanto sopra scritto, bisogna considerare che le condizioni familiari della ragazza sono, peraltro, assai difficili in quanto il nucleo familiare relativo è composto dalla signora Monica Facciolo, madre di M., la stessa e una sorellina di 16 anni. Il capofamiglia, andato via di casa (nonché dalla Calabria) a seguito della separazione dalla moglie, non versa alimenti da anni poiché in stato di disoccupazione. La madre di M., Monica, non può garantire la sua presenza accanto alla figlia nelle ore scolastiche dovendo inevitabilmente lavorare, quantunque si tratti di lavori occasionali e saltuari.
Per tali ragioni ho chiesto con un'interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell'Istruzione Giannini quale sia l'orientamento del Ministro con particolare riguardo agli aspetti di competenza e se non ritenga necessario e fondamentale per la salute in primis, nonchè per le condizioni generali di serenità della studentessa del liceo scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro che sia individuata una figura sanitaria qualificata, in via definitiva, e non sporadica e discontinua, in modo da assicurare la stabilità e la continuità del rapporto con la stessa e favorire l’instaurarsi di una fiducia personale e relazionale, atta a consentirle di vivere la scuola in completa serenità, scongiurando pertanto l’ulteriore dannoso disagio e stress psicologico-emotivo che deriverebbe ineluttabilmente da un’eventuale deleteria turnazione del personale sanitario preposto alla sua assistenza.
La nostra Costituzione e le nostre leggi, si impegnano per garantire ai disabili i necessari diritti. M.C. è solo un caso emblematico di come il nostro Paese debba impegnarsi meglio per garantire l’eguaglianza sostanziale prevista dalla carta costituzionale. Attendiamo pronta risposta dal Ministro, stay tuned!
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