Il futuro è il compostaggio di comunità

Il compostaggio di comunità è un processo di stabilizzazione aerobica controllata, del materiale organico selezionato dai RU e ci permette di accelerare e migliorare il processo a cui naturalmente va incontro ogni sostanza organica. Se fatto rientrare nelle strategie di gestione dei rifiuti concorre ad assolvere alla priorità n°1 delle norme europee, ovvero la prevenzione e la riduzione a monte dei RU.
Grazie ad alcuni emendamenti del M5S inseriti nella legge 28 dicembre 2015, n. 221 in particolare agli articoli 37 e 38, è diventato realtà il compostaggio di comunità (anche detto di prossimità) ovvero il compostaggio domestico e non domestico effettuato collettivamente, che sempre secondo quando dettato dalla legge premierà con la riduzione della tassa sui rifiuti i cittadini o le aziende agricole/florovivaistiche che lo effettueranno.
I Comuni hanno la possibilità, senza alcun costo a loro carico, di poter manifestare interesse ed integrare il proprio sistema di gestione dei rifiuti con una rete di piccoli impianti di compostaggio, definiti appunto di comunità.
L'articolo 37 contiene disposizioni finalizzate ad incentivare il compostaggio aerobico, sia individuale che di comunità, tramite l'applicazione di una riduzione della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche (attività agricole e vivaistiche) che effettuano il compostaggio aerobico individuale, nonché attraverso la semplificazione del regime di autorizzazione degli impianti dedicati al c.d. compostaggio di comunità di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue.
L'articolo 38 prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e ilcompostaggio di comunità, e consente ai comuni di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Lo stesso comma prevede l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Viene altresì introdotta nel testo del c.d. Codice ambientale (D.Lgs. 152/2006) la definizione di "compostaggio di comunità" ed estesa alle utenze non domestiche la nozione di autocompostaggio.

Il 23 Febbraio 2017 finalmente è stato pubblicato il Decreto Attuativo che regola il Compostaggio di Comunità, con una serie di allegati che semplificano ai Comuni, alle attività e ai cittadini che vogliano praticare l’autocompostaggio anche attraverso una compostiera di quartiere, l’iter di avvio, in particolare è bene ricordare che basteranno solo 15 giorni dopo aver prodotto una semplice comunicazione.

FAQ – DOMANDE E RISPOSTE SUL COMPOSTAGGIO DI COMUNITA’
(le domande sono tratte dall’Associazione Italiana Compostaggio)
D: Quali sono esempi di “organismo collettivo”?
R: A nostro giudizio sono esempi, non esaustivi, condomini, associazioni, consorzi ma anche municipi e comuni
D: Quali utenze possono conferire?
R: Le utenze conferenti possono essere domestiche (famiglie) e non domestiche (attività economiche quali negozi, ristoranti, ecc.)
D: Quali rifiuti possono essere conferiti?
R: Quelli nell’allegato 3 (che comprende i rifiuti di cucine e mense, manutenzione del verde ecc.)
D: Secondo questo Decreto quanti rifiuti organici possono essere conferiti per non avere bisogno di autorizzazioni?
R: fino a 130 tonnellate all’anno.
D: L’attività di compostaggio di comunità deve essere autorizzata?
R: NO, malgrado i titoli dell’articolato facciano riferimento ad autorizzazioni semplificate, si tratta di una semplice comunicazione alle autorità competenti: (Comune, Azienda Rifiuti, ARPA) (art. 3). Si veda anche il modulo predisposto intitolato “comunicazione…”. (Allegato 1)
D: Per l’inizio attività bisogna attendere l’assenso del comune?
R: No, se il comune non richiede nulla, entro 15 giorni dalla comunicazione, si può procedere con l’attività
D: Il Comune può computare il compostaggio di comunità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata?
R: Si, può farlo con sistemi di pesatura o con stime (vedi articolo 8)
D: i rifiuti possono essere raccolti da soggetti terzi (esempio un’azienda)?
R: NO, il conferimento del rifiuto biodegradabile deve avvenire autonomamente da parte delle utenze conferenti ed il compost prodotto è utilizzato esclusivamente da parte delle medesime. Personale dell’azienda può rivestire il ruolo di “conduttore”.
D: Può il conduttore essere un soggetto esterno all’organismo collettivo?
R: Si, è individuato dal responsabile dell’organismo collettivo anche tra soggetti terzi. La conduzione rappresenta una possibile attività per nuove figure professionali entro e fuori le aziende di gestione rifiuti.
D: Quale tipo di strutturante si può utilizzare?
R: Oltre ai pellets da stufa possono essere utilizzati molti altri materiali quali segatura, sfalci ecc. Per la lista completa vedi l’allegato 3.
D: Il conduttore, per ricoprire questo ruolo, deve fare un corso?
R: Si, un corso di almeno 8 ore erogato dall’impresa che fornisce l’apparecchiatura o da enti o istituti competenti (quindi anche dalla nostra associazione) (art. 7 commi 3 e 4) con rilascio di attestato.
D: Bisogna essere proprietari dell’attrezzatura di compostaggio?
R: NO, secondo l’art. 5 comma 1, “.. o in comodato d’uso o in noleggio”.
D: L’attrezzatura deve essere sul luogo di residenza?
R: NO: deve essere ubicata in aree nella disponibilità giuridica e entro 1 km (art. 5 commi 2 e 3)
D: Il compost deve avere analisi che lo classificano come “ammendante” ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 in materia di fertilizzanti?
R: Solo se il prodotto è utilizzato su suoli agricoli destinati alla produzione e vendita di prodotti per uso umano o animale (art. 6 comma 2) negli altri casi vale l’allegato 6 che richiede che i valori di temperatura, umidità, acidità (pH) e frazioni estranee siano in assegnati intervalli. Queste misure possono essere effettuate con semplici ed economici strumenti. Le macchine devono essere comunque in grado di produrre, qualora alimentate correttamente, compost secondo il decreto fertilizzanti (riteniamo che questa sia una dichiarazione necessaria del produttore dell’attrezzatura).
D: Quanto dura il processo?
R: Nelle compostiere statiche deve durare almeno 6 mesi, nelle compostiere elettromeccaniche almeno 3 mesi di cui almeno 1 mese in macchina (per i restanti due mesi la maturazione può avvenire in cumulo) (Allegato 5 parte B)
D: Bisogna avere autorizzazioni per il rilascio in atmosfera dell’aria esausta?
R: No. Vi sono due possibili modalità di destino per le arie emesse: rete fognaria o immissione in atmosfera previo filtraggio. All’Allegato 4, si recita:
“Le emissioni delle apparecchiature di tipo elettromeccanico sono trattate mediante biofiltro prima del rilascio in atmosfera; in alternativa, l’aria estratta è collegata alla rete fognaria e allontanata mediante spinta della ventola prevedendo un sifone per evitare il ritorno di odori.
L’aria rilasciata dal biofiltro è immessa in atmosfera in un punto di altezza pari almeno a 2 metri dal suolo. Tale punto emissivo non necessita di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto assimilabile al punto 1. m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “[…] silos per i materiali vegetali”.”
Poichè il decreto propone della modulistica per la domanda e una proposta di regolamento di gestione, abbiamo ritenuto fare cosa utile di inserire dei link a questi documenti in formato word in modo che possiate essere facilitati nella compilazione.

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