Un mare di plastica

L'inquinamento da plastica in ambiente marino è un problema di dimensioni importanti: le ultime stime parlano di 5 trilioni di pezzi di plastica presenti negli oceani, con 269000 tonnellate di plastica galleggiante in superficie, mentre nei fondali si stima la presenza di 4 miliardi di pezzi per chilometro quadrato. Ne parlammo anche attraverso un passaparola sul blog di Beppe Grillo.

Secondo uno studio pubblicato dalla rivista PLoS ONE ad aprile 2015 da un team di ricercatori spagnoli, tra le onde del Mediterraneo si trovano tra le mille e le tremila tonnellate di plastica galleggiante. Un frammento ogni quattro metri quadrati. Piccoli pezzi di plastica, che sono stati trovati anche nello stomaco di pesci, uccelli, tartarughe e balene.
Ogni anno nel mondo si producono circa 250 milioni di tonnellate di plastica. Una parte si disperde sulla Terra, ma una grande fetta finisce in mare e lì resta. Per fare qualche esempio, i frammenti di una bottiglia di plastica resteranno nell’ambiente tra i 450 e i mille anni. Quelli di una busta persistono dai 100 ai 300 anni a seconda dello spessore.

Gli scienziati hanno individuato cinque aree degli oceani in cui si concentrano i rifiuti di plastica di tutto il mondo. Le correnti oceaniche trasportano la plastica dalle coste verso le spirali (gyres) in Oceano aperto, dove si trovano chilogrammi e chilogrammi di plastica per chilometro quadrato. Cinque isole costruite di bottiglie, buste e tappi. Ma il Mediterraneo non è da meno. Va considerato che, al contrario degli oceani, è una sorta di grande baia semichiusa circondata da Paesi che fanno un usi intensivo della plastica. Sulle coste del Mare Nostrum vive il 10% della popolazione costiera globale. E il bacino è tra i più affollati di tutto il mondo da navi di ogni tipo, oltre che il luogo di sbocco di fiumi, come il Nilo o il Po, che attraversano zone molto popolate. In più, il Mediterraneo è collegato all’Oceano solo attraverso lo stretto di Gibilterra, con tempi di ristagno dell’acqua anche di centinaia di anni. Il risultato è che finisce quindi per essere una delle zone più grandi di accumulo di plastica a livello globale, proprio come il cosiddetto Great Pacific Garbage Patch nell’Oceano Pacifico.

da PLoS ONE
Il mare Mediterraneo risulta essere tra le sei zone di maggior accumulo di rifiuti galleggianti del Pianeta con evidenti rischi per l’ambiente, la salute e l’economia. Questo è il quadro tratteggiato dall'Unep nel Programma ambientale delle Nazioni Unite, confermato dalla campagna Clean Up the Med coordinata da Legambiente, che comprende anche un monitoraggio scientifico sul beach litter realizzato su 105 spiagge di 8 Paesi mediterranei (Italia, Algeria, Croazia, Francia, Grecia, Spagna, Tunisia, Turchia) monitorate tra il 2014 e il 2017.

Della plastica che finisce negli oceani il 90 per cento è costituita da microplastiche, ossia frammenti di dimensioni inferiori ai 5mm, derivanti sia dalla frammentazione di rifiuti di plastica di dimensioni maggiori, sia dalla presenza di microperle/microgranuli/microfibre negli scarichi a mare.

In particolare, come rilevato dal programma Mediterranean Endangered (2011) per il Mediterraneo, le microplastiche costituiscono il principale responsabile della contaminazione di questo mare semichiuso e già fortemente antropizzato: si sta parlando di un volume stimato tra le 1000 e 3000 tonnellate solo di plastiche galleggianti, senza considerare quelle sommerse. Non essendo biodegradabili a breve termine, microgranuli e microfibre sono inquinanti e pericolosi per la fauna marina, che spesso li assume tramite l'alimentazione. Sono ampiamente documentati dalla bibliografia scientifica gli impatti di queste microplastiche sugli stock ittici, con lesioni interne e problemi di crescita degli organismi che le hanno ingerite. Inoltre è documentato, data la natura idrofobica degli inquinanti organici persistenti (POP persistent organic pollutants, tra i quali sono famosi i PCB o il DDT) presenti nell'ambiente marino, che essi vengano assorbiti dalle microplastiche. Queste a loro volta li veicolano, una volta ingerite, agli organismi marini, causando problemi alla fertilità e al sistema immunitario degli stessi.

Microgranuli
Per quanto concerne i microgranuli, Paesi come USA e Australia, ma anche Olanda, nonché diverse aziende multinazionali hanno intrapreso campagne per eliminare queste composizioni dai prodotti, cosmetici e non, comunemente in uso. In data 4 gennaio 2016 il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha firmato una legge che vieta, a partire da metà 2017, la vendita o la distribuzione di prodotti cosmetici contenenti micro-granuli con lo scopo di proteggere i corsi d'acqua della nazione. La legge denominata The Microbead-Free Waters Act recepisce altre leggi statali che già vietavano o eliminavano gradualmente i micro-granuli (tra queste quella della California e dell'Illinois).

Già da parte di diverse aziende multinazionali sono state intraprese campagne per eliminare queste composizioni dai prodotti, cosmetici e non, comunemente in uso.

Per quanto concerne l'Unione europea in materia di microgranuli il riferimento è appunto il Regolamento (CE) 1123/2009 che tuttavia contiene informazioni inadeguate sul profilo di rischio di questi Microperle e microgranuli plastici, infatti, possono essere usati come materie prime o ingredienti dalle industria della cosmesi. Il Regolamento (CE) 1223/2009 sui prodotti cosmetici prevede nella composizione degli stessi anche l'uso di microperle e microgranuli ad uso esfoliante per la cute. Microperle e microgranuli sono, in alcuni casi, prodotti in polietilene (-C2H4-)n.  Questo polimero non è biodegradabile. Per quanto riguarda le dimensioni, sono spesso usate in dimensioni che possono variare dai 50 μm ai 5 mm.materiali, non considerando la loro dannosità a livello ambientale.

Le microplastiche sono definite dalla comunità scientifica internazionale come particelle di polimeri sintetici con un diametro inferiore ai 5 mm. Tale definizione include le particelle nanoplastiche (con dimensione delle ordine dei nanometri) che possono derivare dalla nanotecnologia oppure dalla degradazione delle microplastiche dovuta alla permanenza in ambiente.
Resta aperto il fronte delle microfibre, la cui presenza nelle acque marine è anche, essa documentata a livello scientifico. In un campione di acqua marina si possono trovare microfibre di poliestere, nylon, acrilico e altre fibre sintetiche, principalmente della dimensione di 1 mm. La loro principale provenienza è dai tessuti sintetici dei vestiti che abitualmente vengono lavati: un singolo capo di abbigliamento può perdere in un lavaggio fino a 1900 fibre, fibre per le quali non sono previsti filtri nelle lavatrici.

Le microplastiche sono un parametro importante nella direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 2008/56/CE; uno degli obiettivi di tale direttiva è che gli Stati membri prendano provvedimenti per raggiungere o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino entro il 2020. Uno degli undici descrittori qualitativi per la determinazione di un buono stato ecologico, nell'allegato è il punto 10). Le proprietà e le quantità di rifiuti marini non provocano danni all'ambiente costiero e marino: tale definizione, include le microparticelle, in particolare le microplastiche. Tuttavia, gli indicatori per il descrittore qualitativo 10) devono essere ulteriormente sviluppati e usati nelle valutazioni effettuate dagli Stati membri.

LE PROPOSTE DEL MOVIMENTO 5 STELLE
Alla luce di questo gravissimo problema che sta aumentando a livello esponenziale abbiamo rivolto al governo diversi impegni attraverso mozioni e risoluzioni parlamentari in cui abbiamo impegnato l'esecutivo ad assumere iniziative per prevedere, nell'ambito della normativa vigente sull'uso delle plastiche in Italia e per quanto consentito presso le competenti sedi europee, la dismissione della produzione e dell'uso di plastiche biopersistenti e l'incentivo all'uso di plastiche biodegradabili e compostabili secondo lo standard europeo (Uni-En13432).
Inoltre abbiamo chiesto di ridurre progressivamente l'uso di microgranuli e microperle in tutti i contesti dove, a seguito del loro utilizzo, finiscano dispersi nell'ambiente marino, fino a giungere al definitivo divieto nel nostro paese.

Bisogna promuovere, con il coinvolgimento del mondo dell'industria, incluse le imprese tessili e le compagnie di abbigliamento, la ricerca di tessuti sintetici costituiti da fibre biocompatibili e biodegradabili e, ove non fosse possibile, promuovere l'uso di fibre riciclate o che contengano la minima quantità possibile di microfibre non biodegradabili.

Occorre una seria e concreta campagna d'informazione sui danni ambientali e per la salute di suddetti micro-granuli, contestualmente promuovendo l'uso di materiali sostenibili (ad esempio, plastiche biodegradabili anche in forma micrometrica, purché biodegradabili) segnatamente nel settore dell'abbigliamento e della cosmesi, così come in quei settori industriali che tipicamente producono una ingente quantità di questi rifiuti (ad esempio, industria di imballaggio, costruzioni, automotive ed, infine, pesca e cosmesi).

Presso le competenti sedi comunitarie occorrono iniziative finalizzate:
  • allo sviluppo, nell'ambito della decisione della Commissione del 1o settembre 2010 sui criteri e gli standard metodologici relativi al buono stato ecologico delle acque marine, dell'indicatore 10) relativamente al criterio 10.1.3 – Tendenze nella quantità, nella distribuzione e, se possibile, nella composizione di microparticelle (in particolare microplastiche) – per l'aspetto relativo agli impatti biologici e alla loro tossicità potenziale; 
  • all'ammodernamento dell'impianto di filtraggio delle lavabiancheria, anche sollecitando l'inserimento delle microfibre nelle sostanze oggetto della direttiva 2011/65/UE, comunemente conosciuta come RoHS Restriction of Hazardous Substances Directive; 
  • alla revisione dell'utilizzo di nanomateriali in ogni prodotto cosmetico, assicurando un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, anche alla luce dell'articolo 16, paragrafo 11, del regolamento (CE) 1223/2009. 

Un passo in avanti è stato fatto il 25 ottobre 2016 in cui abbiamo approvato all'unanimità un testo unificato alla Camera dei Deputati dal titolo: "Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici."
Questo progetto di legge istituisce un marchio italiano di qualità ecologica dei cosmetici e prescrive che ogni prodotto abbia un ‘dossier ecologico’ in cui sia specificata la composizione e la quantità di sostanze non biodegradabili o che possano avere impatto su acqua e ambiente e tipo di imballaggio.
Sono inoltre indicate le sostanze dannose per la salute o l’ambiente che non possono essere presenti in un prodotto per poter ottenere la certificazione ecologica. Il fine di questo provvedimento è quello di arrivare ad avere dei prodotti cosmetici che siano sia dermocompatibili che ecocompatibili e allo stesso tempo di tutelare la sicurezza dei consumatori, attraverso l’immissione in commercio di prodotti controllati e sicuri per la salute del consumatore. Sono inoltre indicate le sostanze dannose per la salute o l’ambiente che non possono essere presenti in un prodotto per poter ottenere la certificazione ecologica.
Si tratta di una proposta che va in direzione di una maggiore tutela dell’ambiente e della salute e punta a rafforzare una filiera virtuosa, che puntando su ricerca e innovazione, potrebbe diventare uno dei nuovi campi di azione della green economy e della chimica verde.
Il documento finale andrà quindi a coprire una lacuna normativa sentita nel nostro paese. Infatti la sensibilità dell’opinione pubblica verso il biologico e il naturale, anche per quanto riguarda la cosmesi, è in continuo aumento e questo fa avvertire maggiormente il vuoto legislativo. La proposta di legge sulla cosmesi sostenibile adeguerebbe l’Italia ai Paesi più avanzati dell’Unione Europea in questo settore.

SINTESI DEL PROVVEDIMENTO
Il testo in esame è frutto di una iniziativa trasversale di diversi gruppi parlamentari per intervenire in una materia piuttosto delicata relativa alle sostanze contenute nei prodotti cosmetici di comune utilizzo, al fine di garantire  la tutela della salute e l'informazione dei consumatori, la qualità dell’ambiente nonché la vigilanza sulla composizione e sull'etichettatura dei prodotti.
L'articolo 1 chiarisce l'ambito di applicazione del provvedimento riferendolo ai prodotti cosmetici, rinviando espressamente al Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223. Il regolamento stabilisce, inter alia, il divieto degli esperimenti sugli animali.
L'articolo 2 dispone  l'istituzione del marchio collettivo denominato marchio italiano di qualità ecologica. Si ricorda che il marchio collettivo è un segno distintivo che svolge principalmente la funzione di garantire particolari caratteristiche qualitative di prodotti e servizi di più imprese e serve a contraddistinguerli per la loro specifica provenienza, natura o qualità. Si dispone, inoltre, che l'uso del marchio italiano di qualità ecologica viene concesso, su richiesta del produttore, per i prodotti cosmetici individuati ai sensi dell'articolo 1, che soddisfano i parametri ecologici di cui all'articolo 3 e che presentano un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.
L'articolo 3 stabilisce i parametri ecologici per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, nonchè i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica che dovranno essere definiti dal Ministero dell’Ambiente, della salute con il supporto tecnico dell’Ispra e dell’Istituto superiore di sanità.
A tale riguardo si evidenzia che nelle commissioni riunite VIII e X sono stati approvati degli emendamenti del gruppo M5S finalizzati a:
·    -  introdurre un termine per l’esercizio da parte del Governo per la definizione specifica dei limiti, dei metodi di prova, nonché dello strumento di calcolo
·    -  estendere la definizione dei suddetti parametri all’intero ciclo di vita del prodotto così da garantire in maniera rafforzata la salute del consumatore nonché la qualità dell’ambiente
·    -  estendere il calcolo dell’impatto tossicologico anche sulla qualità delle acque oltre che sulla flora e fauna acquatica
L’articolo 4 prevede la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Infatti si dispone che  il produttore, al momento della richiesta del marchio di qualità ecologica, deve dichiarare:la composizione del prodotto, con la denominazione, gli elementi identificativi, la quantità e la concentrazione di ciascun componente, compresi gli additivi, la funzione di ciascun componente nel preparato e la scheda informativa o di sicurezza relativa al prodotto medesimo. Per ciascun componente che non deve essere testato sugli animali, il produttore fornisce la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale può provenire anche dai fornitori del produttore La richiesta è trasmessa al Comitato, che verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nei regolamento di cui all'articolo 3. 
L'articolo 5 prevede che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS) diano il proprio supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del Comitato  per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al D.M. n. 413/1995, organismo competente, come detto, all'assegnazione del marchio in esame.
L'articolo 6 chiarisce che i controlli indicati dalla legge sono finalizzati a promuovere segnatamente: la riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.
L’art.7 enumera le fonti di finanziamento del Comitato di cui all’art. 2 e 5 della legge, sostanzialmente riferendosi agli oneri connessi allle spese di istruttoria, all’utilizzazione annuale del marchio nonché ogni altra attività di controllo e certificazione richiesta dal privato.
L’articolo 8  sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'art. 127 del Codice della proprietà industriale. Come ha osservato anche la Commissione Giustizia nel parere che espresso bisogna individuare espressamente le condotte oggetto di sanzione penale o, in alternativa, siano specificamente indicate le disposizioni di cui allibro secondo, titolo VII, capo II, del codice penale.
L'articolo 9 prevede una sorta di “tagliando” dell’intervento normativo stabilendo che il Ministero dell'ambiente provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, alla revisione del decreto del Ministero dell'ambiente del 2 agosto 1995, n. 413, per adeguare, tra l’altro,  le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni di cui alla presente legge.

Il disegno di legge approvato alla Camera è stato trasmesso al Senato il 28 ottobre 2016 e giace ancora lì in attesa di essere approvato da quasi un anno. Provate ad immaginare come mai...
Oggi, meno del 5% della plastica viene riciclata, il 40 per cento finisce in discarica e un terzo direttamente negli ecosistemi naturali, quali gli oceani. E se all’inquinamento si aggiunge la continuativa emissione di gas serra e la pesca intensiva i dati peggiorano ancora: gli scienziati hanno valutato infatti che l’impatto del cambiamento climatico sugli ecosistemi marini e sulla fauna porterà a un’estinzione di massa entro il 2050. E’ tempo di invertire questa rotta e di prenderci le nostre responsabilità.


LEGGI ANCHE:
- Expédition MED
- IL SETTIMO CONTINENTE: Strategie di sopravvivenza ambientale
Siamo in un mare di M… icro-granuli! 

Commenti