Tutela dell’ambiente e degli animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione


Il voto per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione è un momento storico, di straordinaria importanza per il presente e soprattutto per il futuro.

Non a caso nella proposta di modifica si fa un esplicito riferimento alle future generazioni, un passaggio che rappresenta un impegno per tutti noi: quello di lasciare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato. Siamo infine particolarmente orgogliosi per il fatto che questa modifica sia stata fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle, che ha portato il tema dell’ambiente, prima nel dibattito politico, poi dentro provvedimenti importanti come il Superbonus e adesso anche nella nostra Costituzione.

Un altro traguardo è stato raggiunto, un risultato storico per la tutela del bene comune nel nostro paese.


APPROFONDIMENTO

Il progetto di legge costituzionale si compone di tre articoli e introduce modifiche al testo della Costituzione, intervenendo sugli articoli 9 e 41, al fine di introdurre la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi quale esplicita previsione nella nostra Carta fondamentale.

Art. 1: introduce un nuovo comma all’articolo 9 Cost., al fine di riconoscere nell’ambito dei Principi fondamentali enunciati nella Costituzione un principio di tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico, artistico della Nazione, richiamato dal secondo comma, si attribuisce alla Repubblica anche la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Viene infine inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

Art. 2: modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell’iniziativa economica. Interviene, in particolare, sul secondo comma, e stabilisce che l’iniziativa economica privata non possa realizzarsi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali.

Art. 3: reca una clausola di salvaguardia per l’applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.


Il provvedimento modifica l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione. Le modifiche incidono aggiungendo le espressioni evidenziate di seguito:

Ø  Articolo 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Ø  Articolo 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all'ambiente.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

 

LEGGE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

Articolo 138 della Costituzione: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione”.

Qualora la legge costituzionale sia approvata da ciascuna Camera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri di esse, allora il progetto di legge costituzionale si trasforma in legge costituzionale vera e propria e viene promulgata dal Presidente della Repubblica.

Al contrario, qualora non si raggiunga la maggioranza qualifica dei 2/3, ma si raggiunge la maggioranza assoluta in seno ad entrambe le Camere, la legge viene comunque approvata ma non si tratterà di una approvazione definitiva: infatti, il testo approvato viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed entro 3 mesi dalla pubblicazione (quindi il procedimento si allunga ulteriormente) può essere richiesto un referendum costituzionale, in modo da sottoporre il testo ad approvazione popolare. In questo caso, toccherà al popolo decidere se approvare oppure opporsi all’entrata in vigore della legge costituzionale.

Il referendum costituzionale può essere chiesto, nelle more dei 3 mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, da 500.000 elettori, da 5 Consigli regionali oppure da 1/5 dei membri di una Camera. Qualora il referendum abbia esito positivo (e quindi il popolo approva la legge costituzionale) oppure qualora questo non venga richiesto, la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore.

STATI MEMBRI UE CON TUTELA DELL'AMBIENTE IN COSTITUZIONI

La tutela dell’ambiente è stata introdotta nella Costituzione di alcuni paesi dell’Unione europea, in particolare in quelle di Belgio, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.


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